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Condizioni generali di vendita
CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
ARTICOLO 1 – NORMATIVA CONTRATTUALE
1.1 Le presenti condizioni generali, salvo eventuali deroghe specificamente concordate per iscritto, disciplinano tutti gli attuali e futuri contratti di vendita tra te parti. Eventuali condizioni generali dell’acquirente non troveranno applicazione ai rapporti anche futuri tra le parti se non espressamente accettate per iscritto; in tal caso però, salvo deroga scritta, non escluderanno l’efficacia delle presenti condizioni generali, con le quali dovranno essere coordinate. In caso di contrasto tra le diverse clausole troveranno applicazione quelle del venditore.
1.2 II riferimento ad eventuali termini commerciali (Franco Fabbrica, FOB, CIF, ecc.) si intenderà fatto dagli lncoterms della Camera di Commercio Internazionale, nel testo in vigore al momento della conclusione del contratto.
1.3 Per i prodotti destinati al mercato estero, tutti i contratti di vendita tra le parti, nonché le presenti condizioni generali, saranno disciplinati dalla legge italiana in vigore al momento della conclusione del contratto e, solo in via subordinata per quanto eventualmente non previsto dalla legge italiana, essi saranno disciplinati dalle disposizioni della Convenzione di Roma del 1980 (Roma I), come modificata ed approvata dal Regolamento CE n. 593/2008 del Parlamento e del Consiglio UE del 17/06/2008; le eventuali deroghe o richiami delle parti a specifici articoli della legge italiana non implicano un’esclusione dell’applicazione delle succitate leggi uniformi per quanto compatibili con la disciplina contrattuale.
1.4 L’adesione alle presenti condizioni generali, nonché tutti i contratti ed i comportamenti successivi delle parti dalle stesse regolati, salva diversa espressa pattuizione scritta non implicano il conferimento all’acquirente di esclusiva alcuna né l’instaurazione di rapporti di concessione, commissione o mandato, con o senza rappresentanza, come non conferiscono all’acquirente stesso il diritto ad utilizzare in qualunque forma i marchi od i segni distintivi del venditore.
ARTICOLO 2 – FORMAZIONE ED OGGETTO DEL CONTRATTO
2.1 Le offerte fatte da agenti, rappresentanti ed ausiliari di commercio del venditore non sono per lui impegnative fino a quando non siano confermate per iscritto dal venditore stesso.
2.2 L’invio delle presenti condizioni generali non implica accettazione di eventuali offerte, nell’ambito di trattative in corso; esse, tuttavia, sostituiscono ed annullano quelle in precedenza proposte da una delle parti.
2.3 L’invio da parte del venditore di listini prezzi o di materiale descrittivo dei prodotti non recante espressamente la dizione “offerta”, od altra equivalente, non può essere considerato proposta. Le dizioni “senza impegno”, “salvo disponibilità” ed altre analoghe, apposte dal venditore ad un’offerta non vincolano il venditore ai termini dell’offerta anche in caso di accettazione dell’offerta stessa da parte del compratore, salvo successiva conferma scritta od esecuzione conforme da parte del venditore medesimo. L’offerta del venditore si considera ferma od irrevocabile soltanto se viene dallo stesso qualificata tale per iscritto ed è specificato un termine di validità della clausola.
2.4 L’accettazione di un’offerta del venditore, l’inoltro di un ordine, ovvero la stipula, in qualsiasi forma ed anche per fatti concludenti, di un contratto da parte del compratore, comporta la sua adesione alle presenti condizioni generali. Nel caso in cui il venditore abbia emesso, anche successivamente alla conclusione del contratto, una conferma d’ordine, si presume che i termini del contratto corrispondano a quelli della conferma d’ordine, salvo che il compratore non ne rilevi per iscritto le differenze, immediatamente e comunque entro il termine perentorio ed essenziale di 8 giorni decorrenti dal ricevimento della conferma d’ordine stessa.
2.5 L’accettazione senza espressa riserva da parte del compratore di prodotti non conformi per tipo o quantità, ovvero a condizioni diverse da quelle contenute nella richiesta del compratore implica accettazione, da parte di quest’ultimo, della fornitura e delle condizioni proposte dal venditore. Le suddette riserve (anche se formulate sotto forma di precisazioni o rettifiche delle condizioni di fornitura) non avranno efficacia se non saranno formulate dal compratore per iscritto, immediatamente e comunque entro il termine perentorio ed essenziale di 8 giorni decorrenti dal ricevimento della merce.
2.6 Tutte le registrazioni o trascrizioni richieste per dare piena efficacia ai contratti disciplinati dalle presenti condizioni generali, o da una loro clausola, dovranno essere effettuate dall’acquirente a proprie cure e spese, siano esse richieste dalla legge italiana, dallo stato del contraente o dal paese di destinazione della merce.
ARTICOLO 3 – CAMPIONI
3.1 I pesi, le dimensioni, le capacità, i prezzi, i rendimenti, i colori e gli altri dati figuranti nei cataloghi, prospetti, circolari, annunzi pubblicitari, illustrazioni, listini prezzi, od altri documenti illustrativi del venditore, così come le caratteristiche dei campioni e modelli da quest’ultimo inviati al compratore, hanno carattere di indicazioni approssimative e/o di massima. Questi dati non hanno valore impegnativo se non nella misura in cui siano stati espressamente menzionati come tali nell’offerta o nell’accettazione scritta del venditore.
3.2 Nel caso in cui l’offerta o l’accettazione del compratore facciano riferimento ad un campione offerto dal venditore, si intende che questo, salvo diversa espressa pattuizione scritta, nella sua fornitura è vincolato alle caratteristiche del campione nei soli limiti indicati al punto 3.1.
3.3 Nel caso in cui il venditore riferisca la sua fornitura ad un campione fornito dal compratore, il venditore stesso sarà responsabile, salva diversa pattuizione scritta, della conformità della sua prestazione (nei limiti dì cui sopra o punto 3.1.) alle sole caratteristiche apparenti del campione.
ARTICOLO 4 – GARANZIA
4.1 La garanzia per vizi è sempre limitata ai soli difetti dei prodotti conseguenti a difetti delle materie prime utilizzate o di produzione imputabili al venditore e non si applica nel caso in cui il compratore non provi di avere effettuato un corretto uso, manutenzione e conservazione dei prodotti e di non averli modificati, trasformati o riparati senza il consenso espresso del venditore.
4.2 Salvo quanto diversamente previsto nel certificato di garanzia convenzionale applicabile al mercato di riferimento e reperibile sul sito www.laminam.com/pol, La garanzia ha una durata limitata a dodici mesi, decorrenti dalla data della consegna del prodotto al compratore, ed è subordinata alla regolare denuncia effettuata dal compratore ai sensi dell’articolo seguente, nonché all’espressa richiesta scritta al venditore di effettuare un intervento in garanzia. In forza della suddetta richiesta il venditore è tenuto (a sua scelta), entro un termine ragionevole, avuto riguardo alla natura ed all’entità della contestazione, alternativamente: a) a fornire gratuitamente Franco Fabbrica al compratore prodotti dello stesso genere e quantità (tra quelli in quel momento in commercio) di quelli risultati difettosi o non conformi a quanto pattuito; il venditore può in tal caso esigere, a spese del compratore, la resa dei prodotti difettosi, che diventano di sua proprietà; b) a riparare a proprie spese il prodotto difettoso o modificare quello non conforme al pattuito, effettuando le suddette operazioni, a sua scelta in loco o presso i propri stabilimenti; in tali casi tutti i costi relativi al trasporto dei prodotti dovranno essere sopportati dal compratore; c) a risarcire al compratore i danni, accreditandogli una somma pari al costo della riparazione o modificazione del prodotto stesso presso i propri stabilimenti; d) a dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto, offrendo la restituzione del prezzo contro restituzione dei prodotti forniti. Salvo dolo o colpa grave del venditore l’eventuale risarcimento danni al compratore non potrà comunque superare il prezzo di fattura dei prodotti contestati.
4.3 La garanzia di cui al presente articolo è assorbente e sostitutiva delle garanzie legali per vizi e conformità ed esclude ogni altra possibile responsabilità del venditore, comunque originata dai prodotti forniti; in particolare il compratore non potrà avanzare altre richieste di risarcimento del danno, di riduzione del prezzo o di risoluzione del contratto. Decorsa la durata della garanzia nessuna pretesa potrà essere fatta valere nei confronti del venditore.
ARTICOLO 5 – RECLAMI
5.1 I reclami relativi a quantità, peso, tara totale, colore, oppure a vizi e difetti di qualità o non conformità che il compratore potrebbe rilevare non appena ricevuta la merce, debbono essere effettuati dal compratore, a pena di decadenza, non oltre il termine perentorio ed essenziale nell’interesse del venditore di 8 giorni per i prodotti destinati al mercato nazionale e 15 giorni per i prodotti destinati al mercato estero. Il compratore, per espresso patto contrattuale, ha l’obbligo di controllare la merce al momento del ricevimento, anche se la stessa è imballata in scatole e/o contenitori chiusi. I vizi, difetti o non conformità occulti (cioè quelli non individuabili in base alla verifica imposta dalla legge e dal punto precedente al compratore) debbono essere denunciati, a pena di decadenza, non oltre il termine perentorio ed essenziale nell’interesse del venditore di 8 giorni per i prodotti destinati al mercato nazionale e 15 giorni per i prodotti destinati al mercato estero, decorrenti dalla data della scoperta. In ogni caso la garanzia per vizi e difetti deve essere esercitata dal compratore, a pena di decadenza entro e non oltre il termine di 12 mesi dalla data della consegna della merce al trasportatore, come risultante dal documento di trasporto; il decorso di detto termine comporterà la prescrizione dell’azione. Tutti i reclami devono essere effettuati, nei termini sopra indicati, prima che il materiale sia posto in opera, pena la decadenza del compratore da ogni diritto di garanzia.
5.2 A pena di assoluta inefficacia i reclami debbono essere effettuati mediante lettera raccomandata o pec indirizzata al venditore e devono indicare dettagliatamente i vizi o le non conformità contestate.
5.3 Qualora il reclamo risulti infondato, il compratore sarà tenuto a risarcire al venditore tutte le spese da questi sostenute per l’accertamento e la gestione della contestazione (viaggi, perizie, ecc.); uguale obbligo avrà il compratore se il reclamo risulti solo parzialmente fondato, in misura non superiore al 30 per cento rispetto alle contestazioni originariamente effettuate.
5.4 I reclami relativi a difetti riscontrati nei pezzi di una fornitura non inficiano la validità della stessa, ma restano limitati ai pezzi risultati difettosi.
5.5 I pezzi riconosciuti non corrispondenti alle condizioni di fornitura vengono accettati di ritorno e sostituiti con ugual numero di pezzi regolari. Gli obblighi del venditore si esauriscono con tale sostituzione. Non sono a suo carico altri oneri, non essendo tenuto il venditore o risarcire danni diretti o indiretti di qualsiasi natura derivanti al compratore dall’impiego e/o dal mancato impiego del materiale difettoso.
5.6 Non si accettano contestazioni su materiali di II scelta e partite per ragioni di calibro, differenze di tono e lievi difetti superficiali.
5.7 Quanto previsto nelle presenti condizioni generali di vendita non inficia eventuali ulteriori diritti di garanzia riconosciuti in favore del compratore le cui modalità di esercizio, nonché le relative condizioni di operatività e i termini di decadenza e prescrizione sono espressamente disciplinati negli specifici certificati di garanzia convenzionale rilasciati da Laminam in ciascun mercato di riferimento e reperibili sul sito www.laminam.com/pol
ARTICOLO 6 – RESPONSABILITÀ DEL VENDITORE e MANLEVA DEL COMPRATORE.
6.1 Premesso che per ciò che concerne le caratteristiche dei prodotti il venditore si attiene alla legislazione e alle norme tecniche in vigore in Italia, il compratore sì assume per intero il rischio di un’eventuale difformità tra le norme italiane e quelle del Paese di destinazione dei prodotti, tenendone indenne il venditore.
6.2 Il venditore è responsabile per danni a persone o cose, originati dai prodotti venduti, solo in caso di sua provata grave negligenza nella fabbricazione dei prodotti stessi; in nessun caso potrà essere ritenuto responsabile per danni indiretti o consequenziali o puntivi, perdite di produzione e mancati profitti.
6.3 Fatto salvo quanto sopra previsto, il compratore malleverà il venditore per tutte le azioni di terzi fondate su responsabilità originate dai prodotti vendutigli e risarcirà i danni derivanti dalle pretese in questione; il venditore potrà coinvolgere il compratore – che dal canto suo dovrà prendere tutte le iniziative necessarie per intervenire nel relativo giudizio intrapreso da terzi in adesione alla posizione del venditore.
ARTICOLO 7 – CONSEGNA
7.1 Salvo diversa pattuizione scritta, la vendita si intende effettuata Franco Fabbrica: ciò anche ove sia pattuito che la spedizione (o parte di essa) venga curata dal venditore, nel quaI caso quest’ultimo agirà come mandatario del compratore, essendo inteso che il trasporto verrà effettuato a spese e rischio di quest’ultimo.
7.2 Qualora il momento della consegna non sia stato espressamente convenuto tra le parti, il venditore dovrà fornire i prodotti entro 180 giorni dalla conclusione del contratto e comunque non prima di 15 giorni dalla ricezione delle eventuali disposizioni di lavorazione, della comunicazione dei dati tecnici necessari per l’approntamento dei prodotti, nonché degli acconti o delle lettere di credito eventualmente pattuiti.
7.3 In caso di ritardata consegna, l’acquirente potrà annullare la parte dell’ordine non consegnata solo dopo aver comunicato al venditore, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o Pec, tale sua intenzione e dopo avergli accordato 15 giorni lavorativi a partire dal ricevimento di tale comunicazione, entro i quali il venditore potrà consegnare tutti i prodotti specificati nel sollecito e non già consegnati. È comunque esclusa qualsiasi responsabilità per danni derivanti da ritardo o mancata consegna totale o parziale.
7.4 Se non diversamente pattuito, la consegna Franco Fabbrica dei prodotti avviene mediante invio di comunicazione scritta (anche via posta elettronica, o fax) al compratore che i prodotti sono a sua disposizione e da quel momento decorrono i termini di pagamento; il compratore avrà 15 giorni di tempo dall’invio di tale comunicazione per provvedere al ritiro: in ogni caso, ed indipendentemente dal ritiro della merce, al venditore è dovuto il prezzo pattuito per la fornitura.
7.5 Ove il compratore non provveda al ritiro dei prodotti nei termini previsti dal paragrafo precedente, dovrà rimborsare al venditore le spese di magazzinaggio, forfettariamente fissate in misura pari allo 0,50 per cento dell’importo della fattura relativa ai prodotti stessi per ogni settimana di ritardo; decorsi 30 giorni il venditore potrà inoltre, vendere i prodotti per conto del compratore, trattenendo il ricavato a totale o parziale deconto del prezzo dovuto (quali che siano i termini di pagamento pattuiti) nonché delle spese sostenute, con salvezza di esigere le maggiori somme dovute.
7.6 I termini di consegna, se espressi in numero di giorni, si intendono riferite a giornate lavorative. I termini di consegna decorrono dal giorno in cui l’ordinazione viene formalmente presa in carico dal venditore.
7.7. Il destinatario delle merci si impegna a comunicare per iscritto a Laminam Spa la mancata consegna della merce presso il luogo di destinazione indicato nel documento di trasporto ovvero la consegna della medesima merce in luogo diverso da quello indicato nel documento di trasporto entro n. 3 gg. successivi alla data prevista di consegna, mediante invio, tramite posta, fax, e-mail o con qualsiasi altro mezzo, di idonea dichiarazione e di copia del documento di trasporto sottoscritto. Successivamente alla ricezione della predetta documentazione, Laminam Spa provvederà alla regolarizzazione delle fatture emesse con applicazione dell’IVA ex DPR n. 600/1973. Resta inteso che il destinatario delle merci si impegna a rendere indenne Laminam Spa per imposte, sovrattasse, interessi e sanzioni di qualsiasi genere, oltre alle spese legali, nel caso di addebiti effettuati dall’Amministrazione finanziaria a suo carico derivanti da tale mancata comunicazione per iscritto. Il destinatario delle merci, preso atto della comunicazione che Laminam Spa richiederà di sottoscrivere al vettore, si impegna altresì a comunicare al vettore stesso ogni cambio o modifica della destinazione della merce. L’inadempimento della predetta obbligazione comporterà l’addebito da parte di Laminam Spa al destinatario delle merci di eventuali imposte, sovrattasse, interessi e sanzioni di qualsiasi genere, nonché degli oneri di natura legale, in caso di rilievi dell’Amministrazione conseguenti a tale mancata comunicazione.
7.8 Gli ordini riguardanti prodotti di II scelta si intendono accettati nel limite della disponibilità effettiva del magazzino, ovvero nel limite della resa della produzione aziendale.
ARTICOLO 8 – PAGAMENTO
8.1 Il pagamento dovrà essere effettuato, salvo diverso accordo scritto, contestualmente alla consegna, presso la sede del venditore o presso istituto bancario indicato dal venditore: l’emissione di tratte o l’accettazione di effetti pagabili su altre piazze non implicano una deroga a questa clausola. In caso di pagamento mediante lettera di credito, questa dovrà essere aperta entro breve termine dalla conclusione del contratto nella forma più semplice e conforme alle previsioni del contratto, dovrà essere irrevocabile e confermata da primario istituto di credito. Eventuali pagamenti fatti ad agenti, rappresentanti o ausiliari di commercio del venditore, se autorizzati per iscritto dallo stesso, avranno effetto liberatorio per il compratore solo al momento dell’effettiva ricezione di tali somme da parte di Laminam S.p.A..
8.2 Qualsiasi ritardo o irregolarità nel pagamento dà al venditore il diritto di sospendere le forniture o di risolvere i contratti in corso, anche se non relativi ai pagamenti in questione, nonché il diritto al risarcimento degli eventuali danni, Il venditore ha comunque diritto – a decorrere dalla scadenza del pagamento, senza necessità di messa in mora – agli interessi moratori nella misura del tasso previsto dal D. Lgs. 231/2002 italiano ed all’integrale rifusione delle spese legali e di assistenza, sia stragiudiziale che giudiziale.
8.3 Nel caso di ritardo nel pagamento, totale o parziale di una fattura, il Venditore salvi tutti gli altri suoi diritti, avrà facoltà di sospendere le ulteriori consegne, anche se queste fossero relative ad altri contratti, di spiccare tratte per l’ammontare delle fatture scadute, ed anche di subordinare ulteriori spedizioni e/o forniture all’immediato ed integrale pagamento di tutto il materiale ordinato, ovvero al rilascio di idonee garanzie.
8.4 Il compratore è tenuto al pagamento integrale anche in caso di contestazione o controversia e non potrà in nessun caso sospendere e ritardare i pagamenti alle scadenze pattuite, pretendere sconti, proroghe, riduzioni, eccepire inadempimenti, chiedere la risoluzione del contratto, rimborsi e risarcimento danni, prima di aver adempiuto alle proprie obbligazioni, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1462 del codice civile italiano. Non è ammessa compensazione con eventuali crediti, comunque insorti, nei confronti del venditore.
ARTICOLO 9 – RISERVA DI PROPRIETÀ
9.1 Prodotti destinati al mercato nazionale. Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà del venditore sino al momento del completo pagamento del prezzo.
9.2 Prodotti destinati al mercato estero. Nel caso in cui il pagamento debba essere effettuato – in tutto o in parte dopo la consegna, i prodotti consegnati restano di proprietà del venditore sino al momento del completo pagamento del prezzo nella misura permessa dalla legge del Paese dove i prodotti si trovano e, a tal fine, il compratore si impegna a fare quanto necessario per costituire una valida riserva di proprietà nella forma più estesa consentita, o per porre in essere un’analoga forma di garanzia a favore del venditore.
ARTICOLO 10 – FORZA MAGGIORE ED ECCESSIVA ONEROSITÀ
10.1 Quando si verifichino incendi, crolli, inondazioni, mancanza di rifornimenti, perturbazione nei trasporti, scioperi, serrate o altri eventi dovuti a casi di forza maggiore, che impediscano o riducano sensibilmente la produzione negli stabilimenti del venditore o blocchino i trasporti fra lo stabilimento del venditore ed il luogo di destinazione dei prodotti, il contraente colpito ha diritto ad una proroga fino a 45 giorni (estensibili a 90 nei casi più gravi) nei termini di consegna o ritiro dei prodotti, purché avvisi tempestivamente per iscritto la controparte del verificarsi del caso di forza maggiore.
10.2 Trascorsi i termini di cui sopra e permanendo la situazione di forza maggiore, l’altra parte potrà risolvere il contratto, facendone pervenire comunicazione scritta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o pec alla parte inadempiente. Quest’ultima non avrà in tal caso alcun obbligo al risarcimento del danno.
10.3 Se, per qualsiasi altro motivo imprevedibile al momento della stipula del contratto per un imprenditore del settore con normale esperienza e diligenza, l’esecuzione degli obblighi del venditore sia divenuta – prima della loro esecuzione – eccessivamente onerosa in rapporto alla controprestazione originariamente pattuita, così da modificare il rapporto contrattuale per più del 20 per cento, il venditore può chiedere una revisione delle condizioni contrattuali e, in caso di mancata accettazione, dichiarare risolto il contratto, con comunicazione scritta alla controparte. In quest’ultimo caso però devono essere risarcite al compratore le sole spese vive dal medesimo sostenute in occasione del contratto risolto.
ARTICOLO 11 – CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA VENDITA DI PRODOTTI IMBALLATI
Il cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che il numero di scatole per ogni confezione o pallet o vassoio o trespolo è indicativo ed è soggetto a lievi variazioni, in più o in meno in relazione alle esigenze di stoccaggio. Al cliente, quindi, è inibito sollevare contestazioni sulle effettive quantità di scatole o di prodotto contenute nelle confezioni o nei pallet/vassoi/trespoli ordinati. I pallet/vassoi/trespoli e gli imballaggi vengono addebitati al cliente al valore di mercato, in aggiunta al prezzo della fornitura.
Tutte le quantità non consegnate a pallet/vassoi/trespoli completi per prodotto possono essere soggette a specifica maggiorazione di prezzo, rispetto al listino.
ARTICOLO 12 – CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI
12.1 Il compratore prende atto che, per la esatta individuazione delle caratteristiche del prodotto, dichiarate da Laminam SpA e che possono essere legittimamente attese dal compratore, fanno unicamente fede le indicazioni contenute nelle “schede prodotto” allegate ai cataloghi di serie e consultabili sul sito www.laminam.it., dovendosi, quindi, necessariamente fare esclusivo riferimento alle tabelle pubblicate nei cataloghi di serie. Al riguardo nessuna rilevanza può essere attribuita al materiale pubblicitario.
12.2 Eventuali differenze di calibro rispetto al formato nominale indicato sugli imballaggi, se contenuto entro una variazione del ± 2%, con un massimo di 5 mm, rientrano nella normale tolleranza. Parimenti le differenze di tonalità cromatiche fanno sì che i colori delle campionature debbano essere considerati puramente indicativi, così come lievi ed eventuali differenze di tono cromatico tra gli elementi di una singola partita non costituiscono vizi e/o difetti del prodotto, a condizione che non alterino radicalmente l’aspetto generale della superficie piastrellata.
12.3 Le informazioni circa l’adozione di qualità e di formati, le considerazioni di carattere tecnico in merito al montaggio dei materiali ed all’esercizio di impianti ove vengono impiegati i prodotti sono sempre forniti senza alcuna responsabilità in merito.
12.4 I dati tecnici forniti rappresentano medie approssimate, ma attendibili, soggette alle usuali tolleranze previste dalle norme internazionali.
ARTICOLO 13 – GARANZIA CONVENZIONALE PER LASTRE LAMINAM IMPIEGATE NEL SETTORE ARREDO, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
13.1 In aggiunta alle garanzie di legge, con esclusivo riferimento alle proprie superfici ceramiche di prima scelta (Q1) recanti il marchio LAMINAM® e presenti nel listino ufficiale al momento dell’acquisto, negli spessori 12+ e 20+ impiegate nel settore dell’arredamento per la realizzazione di top Laminam S.p.A. garantisce, l’assenza di difetti derivanti dal procedimento di produzione, nei limiti e alle condizioni di cui al CERTIFICATO DI GARANZIA CONVENZIONALE PER TOP LAMINAM, riferito a ciascun mercato di riferimento e reperibile sul sito www.laminam.it, ove sono regolati espressamente gli specifici obblighi di denuncia del difetto in capo al compratore o al cliente finale, nonché le condizioni di validità e i termini di prescrizione e decadenza dal diritto alla garanzia convenzionale medesima.
ARTICOLO 14 – CESSIONE DEL CONTRATTO
Il compratore non può cedere il contratto od i singoli rapporti obbligatori da questo derivanti senza l’accettazione scritta dal venditore: anche in tal caso il compratore rimane comunque solidalmente responsabile col cessionario per le obbligazioni cedute.
ARTICOLO 15 – INTERPRETAZIONE; MODIFICHE; CLAUSOLE INVALIDE
15.1 Per l’interpretazione delle presenti condizioni generali fa fede unicamente il testo italiano delle stesse.
15.2 Eventuali allegati o premesse si intendono parte integrante dei contratti cui si riferiscono. Ogni richiamo ai listini prezzi, condizioni generali od altro materiale del venditore sì intende riferito ai documenti in vigore al momento del richiamo stesso, salvo non sia diversamente specificato; devono ritenersi annullati i testi corrispondenti in precedenza in vigore tra le parti.
15.3 Le dichiarazioni effettuate od il comportamento tenuto dalle parti durante le trattative o nel corso dell’esecuzione del contratto possono contribuire all’interpretazione del solo contratto cui si riferiscono e nei limiti in cui non contrastino con le presenti condizioni generali o con gli accordi scritti presi dalle parti in occasione della conclusione del contratto in questione.
15.4 Salvo quanto sopra previsto agli art. 2.4 e 2.5, ogni modifica od integrazione fatta dalle parti ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali dovrà essere effettuata per iscritto, a pena di nullità. La deroga ad una o più disposizioni delle presenti condizioni generali non deve interpretarsi estensivamente o per analogia e non implica la volontà di disapplicare le condizioni generali nel loro insieme.
15.5 Eventuali variazioni delle condizioni contrattuali concordate tra le parti non costituiscono novazione del contratto, salvo espressa volontà contraria, risultante per iscritto.
15.6 In caso di disposizioni contrattuali valide od inefficaci, il contratto nella sua globalità va integrato per conseguire, in modo conforme alla legge, lo scopo essenziale perseguito dall’accordo contenente le clausole in questione.
ARTICOLO 16 – FORO COMPETENTE
Il presente contratto è regolato dalla legge, anche processuale, italiana. Per ogni controversia relativa o comunque collegata ai contratti cui si applicano le presenti condizioni generali la giurisdizione è attribuita, in via esclusiva, al Giudice italiano ed è esclusivamente competente il foro del venditore, anche nei casi di chiamata in garanzia e connessione, con esclusione di qualsivoglia altro foro e/o giurisdizione.
ARTICOLO 17 – RINVIO
Solo per quanto non espressamente regolato dalle presenti condizioni contrattuali valgono, in quanto applicabili, le norme in tema di vendita di cui agli artt. 1470 e seguenti del codice civile italiano. Il compratore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del codice civile italiano dichiara, per quanto occorrer possa, di accettare ed approvare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli: 1 (normativa contrattuale), 2 (formazione ed oggetto del contratto; presunzione di conformità della conferma d’ordine al contratto concluso con il compratore), 4 (garanzia), 5 (reclami), 6 (responsabilità del venditore e manleva del compratore), 7 (consegna; facoltà di annullamento dell’ordine in caso di ritardo ed obbligo di preventiva messa in mora; rinuncia dell’acquirente a danni ed indennizzi per ritardi nella consegna; mancato ritiro, addebito costi di stoccaggio e facoltà di rivendita della merce non ritirata), 8 (pagamento, facoltà di sospensione delle forniture, clausola solve et repete), 9 (riserva di proprietà), 13 (obblighi, responsabilità ed oneri a carico del cliente professionale del prodotto destinato al settore arredo), 16 (legge applicabile, giurisdizione e foro competente).
Laminam